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Cyber Resilience Act: cosa chiede e da quando

Il Regolamento (UE) 2024/2847 porta la cybersecurity dentro la marcatura CE: chi immette sul mercato europeo un prodotto con elementi digitali deve progettarlo sicuro, gestirne le vulnerabilità per tutto il periodo di supporto e segnalare quelle sfruttate. Le segnalazioni sono obbligatorie dall’11 settembre 2026, il resto dall’11 dicembre 2027.

Le date

DataCosa si applica
10 dicembre 2024Entrata in vigore del regolamento
11 giugno 2026Regole sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità (capo IV)
11 settembre 2026Obblighi di segnalazione dei fabbricanti (art. 14), anche per i prodotti già immessi sul mercato
11 dicembre 2027Tutto il resto: requisiti essenziali, valutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità e marcatura CE

A chi si applica

Il regolamento riguarda i prodotti con elementi digitali, hardware o software, messi a disposizione sul mercato europeo, il cui uso previsto o ragionevolmente prevedibile comporta una connessione logica o fisica, diretta o indiretta, a un dispositivo o a una rete. Sono compresi i componenti venduti separatamente e l’elaborazione dei dati da remoto che il fabbricante progetta per il prodotto e senza la quale il prodotto non svolgerebbe una sua funzione. Un servizio cloud che non è legato a un prodotto non rientra nel Cyber Resilience Act; può rientrare nella NIS2.

Gli obblighi ricadono su fabbricanti, importatori e distributori. Chi modifica in modo sostanziale un prodotto, o lo vende con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante.

Sono esclusi i prodotti già regolati da norme di settore: dispositivi medici e diagnostici in vitro, veicoli omologati secondo il Regolamento (UE) 2019/2144, prodotti aeronautici certificati, equipaggiamento marittimo, oltre ai prodotti sviluppati esclusivamente per la sicurezza nazionale o la difesa e ai ricambi identici agli originali. Il software libero e open source sviluppato fuori da un’attività commerciale non rientra; per chi sostiene stabilmente progetti open source destinati ad attività commerciali (gli steward) è previsto un regime più leggero.

Classi di prodotti e valutazione della conformità

CategoriaEsempiValutazione della conformità
Prodotti senza classeLa maggior parte dei prodotti connessiControllo interno del fabbricante (modulo A) o, a scelta, un organismo notificato
Importanti, classe I (Allegato III)19 categorie, tra cui sistemi operativi, browser, gestori di password, antimalware, VPN, SIEM, router, modem e switch, prodotti di sicurezza per la casa intelligente (serrature, telecamere, antifurto)Controllo interno solo se si applicano integralmente norme armonizzate, specifiche comuni o una certificazione europea di livello almeno “sostanziale”; altrimenti organismo notificato
Importanti, classe II (Allegato III)Hypervisor e runtime per container, firewall e sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, microprocessori e microcontrollori resistenti alle manomissioniSempre con un organismo notificato (moduli B+C o H) o con una certificazione europea di livello almeno “sostanziale”
Critici (Allegato IV)Dispositivi hardware con “security box”, gateway dei sistemi di misurazione intelligenti, smart card ed elementi sicuriCertificazione europea di cybersicurezza, quando un atto delegato la rende obbligatoria; altrimenti come la classe II

Le categorie sono descritte in dettaglio dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392. Un punto pratico: dalle informazioni disponibili a inizio novembre 2026, nessuna norma armonizzata per il Cyber Resilience Act risulta ancora citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Finché non lo sarà, un prodotto di classe I non può contare sul controllo interno e probabilmente dovrà passare da un organismo notificato.

Cosa deve fare il fabbricante

  • Valutare il rischio di cybersicurezza del prodotto e usarne i risultati in progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione.
  • Rispettare i requisiti essenziali dell’Allegato I, parte I: nessuna vulnerabilità sfruttabile nota alla messa sul mercato, configurazione sicura di default, protezione da accessi non autorizzati, riservatezza e integrità dei dati, riduzione della superficie di attacco, registrazione degli eventi, possibilità di ricevere aggiornamenti di sicurezza.
  • Gestire le vulnerabilità (Allegato I, parte II): distinta dei componenti software (SBOM) in formato leggibile da macchina, almeno per le dipendenze di primo livello; correzione senza ritardo; aggiornamenti di sicurezza distribuiti gratuitamente; politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità e un punto di contatto per riceverne la segnalazione.
  • Garantire un periodo di supporto pari alla durata d’uso prevista del prodotto e di almeno cinque anni, salvo che il prodotto sia destinato a durare meno. Ogni aggiornamento di sicurezza deve restare disponibile per almeno dieci anni o per il resto del periodo di supporto, se più lungo.
  • Segnalare le vulnerabilità trovate nei componenti, open source compresi, a chi li sviluppa o li mantiene.
  • Documentare: documentazione tecnica (Allegato VII), dichiarazione UE di conformità (Allegato V), informazioni e istruzioni per l’utilizzatore (Allegato II), comprese la data di fine del supporto e il punto di contatto; poi la marcatura CE.

Le segnalazioni, già in vigore

Lo stato a novembre 2026 e cosa fare adesso →

Dall’11 settembre 2026 il fabbricante deve segnalare, contemporaneamente al CSIRT designato come coordinatore nel Paese in cui ha lo stabilimento principale e all’ENISA, tramite la piattaforma unica di segnalazione:

EventoPreallarmeNotificaRelazione finale
Vulnerabilità attivamente sfruttataEntro 24 oreEntro 72 oreEntro 14 giorni da quando è disponibile una correzione o una misura di mitigazione
Incidente grave che incide sulla sicurezza del prodottoEntro 24 oreEntro 72 oreEntro un mese dalla notifica

I termini decorrono da quando il fabbricante ne viene a conoscenza. Il fabbricante deve anche informare gli utilizzatori interessati e indicare le misure che possono prendere. Se l’azienda è anche un soggetto NIS2, lo stesso evento può richiedere una notifica separata al CSIRT Italia secondo il D.Lgs. 138/2024.

Sanzioni

ViolazioneMassimo
Requisiti essenziali dell’Allegato I, obblighi degli artt. 13 e 1415 milioni di euro o 2,5% del fatturato mondiale annuo, se superiore
Altri obblighi, tra cui quelli di importatori e distributori10 milioni di euro o 2% del fatturato, se superiore
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità o agli organismi notificati5 milioni di euro o 1% del fatturato, se superiore

Le micro e piccole imprese non sono sanzionabili per il mancato rispetto del termine di 24 ore del preallarme, ma lo sono per tutto il resto. Gli steward open source sono esclusi dalle sanzioni pecuniarie.

In Italia

Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di adeguamento. Lo schema designa l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come autorità di vigilanza del mercato e come autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità, e prevede una sandbox regolamentare sotto la supervisione dell’ACN. Il testo non è ancora definitivo e può cambiare. Il regolamento europeo, invece, è già direttamente applicabile.

Cyber Resilience Act e NIS2

Le due norme si completano: la NIS2 riguarda l’organizzazione e i servizi che eroga, il Cyber Resilience Act i prodotti che mette sul mercato. Un’azienda manifatturiera può essere soggetta a entrambe, con misure, notifiche e autorità diverse. Conviene gestirle con un solo sistema: stesso registro dei rischi, stessi fornitori, stesso processo per incidenti e vulnerabilità.

Metodo

Come lavoriamo

Partiamo dal portafoglio: quali prodotti rientrano, in quale classe, chi è fabbricante e chi importatore. Poi mettiamo in piedi subito il processo di segnalazione, che è già obbligatorio, e prepariamo i prodotti per il 2027.

Il lavoro si appoggia a Prometeo, la piattaforma che usiamo con i clienti anche per la NIS2. Per il Cyber Resilience Act tiene il censimento dei prodotti, la valutazione del rischio e dei requisiti dell’Allegato I per ciascun prodotto, la SBOM, il registro delle vulnerabilità e delle notifiche con i termini dell’art. 14 e il canale di segnalazione delle vulnerabilità. Dagli stessi dati produce le bozze di documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità e informazioni per l’utilizzatore, da completare e verificare prima dell’emissione.

  1. Classificazione: prodotti, ruoli e classe di ciascun prodotto
  2. Segnalazioni: processo e responsabilità per i termini dell’art. 14, già in vigore
  3. Gap analysis: requisiti dell’Allegato I prodotto per prodotto
  4. Vulnerabilità: SBOM, politica di divulgazione coordinata, periodo di supporto
  5. Conformità: documentazione, percorso di valutazione ed eventuale organismo notificato

Fonti

Regolamento (UE) 2024/2847, artt. 2, 3, 13, 14, 32, 64, 69, 71 e Allegati I, II, III, IV, V, VII; Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392; comunicato del Consiglio dei ministri n. 191 del 2 ottobre 2026 e commenti di ICT Security Magazine, Agenda Digitale e Cybersecurity360 (ottobre 2026); cyberresilienceact.eu sullo stato delle norme armonizzate e della piattaforma unica di segnalazione. Fonti consultate il 3 novembre 2026. Questa pagina è informativa e non sostituisce la lettura del regolamento.

Le segnalazioni sono già obbligatorie

Diteci quali prodotti vendete e dove. Vi diciamo se rientrano nel Cyber Resilience Act, in quale classe e cosa serve subito.

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