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Cyber Resilience Act: le segnalazioni sono partite, cosa fare prima del 2027

Dall’11 settembre 2026 il Cyber Resilience Act non è più solo una scadenza futura: i fabbricanti di prodotti con elementi digitali devono già segnalare le vulnerabilità sfruttate e gli incidenti gravi. Il resto del regolamento si applica dall’11 dicembre 2027. Ecco a che punto siamo e come usare i prossimi tredici mesi.

Cosa è già cambiato

  • Le segnalazioni sono obbligatorie. Dall’11 settembre 2026 il fabbricante deve segnalare, in contemporanea al CSIRT coordinatore e all’ENISA, le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro 14 giorni dalla correzione (vulnerabilità) o entro un mese dalla notifica (incidenti). L’obbligo riguarda anche i prodotti immessi sul mercato prima di questa data.
  • La piattaforma unica dell’ENISA è attiva. L’ENISA ha messo in funzione la prima versione della Single Reporting Platform, con manuali, FAQ e un help desk; alcune funzioni, come la segnalazione volontaria, arriveranno in seguito.
  • In Italia l’ACN sarà l’autorità di vigilanza. Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto di adeguamento, che affida all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale la vigilanza del mercato e la notifica degli organismi di valutazione. Il testo non è ancora definitivo.
  • Le norme armonizzate non sono ancora pronte. I lavori di normazione sono slittati di due mesi e, dalle informazioni disponibili, nessuna norma è ancora citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Per i prodotti di classe I questo significa che oggi l’autovalutazione non basta.

Le cinque cose da fare prima dell’11 dicembre 2027

  1. Classificare il portafoglio. Quali prodotti rientrano, se sono senza classe, importanti di classe I o II o critici, e se l’azienda è fabbricante, importatore o distributore. Da qui dipende il percorso di conformità.
  2. Mettere in sicurezza le segnalazioni, già obbligatorie. Chi rileva una vulnerabilità sfruttata, chi decide, chi accede alla piattaforma ENISA, come si informano gli utilizzatori. Conviene provarlo con un’esercitazione.
  3. Costruire la gestione delle vulnerabilità. SBOM almeno delle dipendenze di primo livello, monitoraggio dei componenti, politica di divulgazione coordinata con un punto di contatto pubblico, aggiornamenti di sicurezza gratuiti.
  4. Fare la gap analysis prodotto per prodotto rispetto ai requisiti essenziali dell’Allegato I e fissare il periodo di supporto, almeno cinque anni salvo una durata d’uso inferiore.
  5. Pianificare la conformità: documentazione tecnica, dichiarazione UE, informazioni per l’utilizzatore e, per le classi che lo richiedono, l’organismo notificato, da contattare per tempo.

Il calendario

DataCosa
11 giugno 2026Regole sugli organismi di valutazione della conformità
11 settembre 2026Obblighi di segnalazione (art. 14), anche per i prodotti già sul mercato
11 dicembre 2027Requisiti essenziali, valutazione della conformità, documentazione, marcatura CE, sanzioni

Come possiamo aiutarvi

Classifichiamo i prodotti, impostiamo il processo di segnalazione e la gestione delle vulnerabilità e accompagniamo la conformità fino alla marcatura CE. Il lavoro si appoggia a Prometeo, che tiene censimento dei prodotti, valutazione dei requisiti per prodotto, SBOM, registro delle vulnerabilità e delle notifiche e le bozze dei documenti richiesti.

Il Cyber Resilience Act nel dettaglio →

Fonti

Regolamento (UE) 2024/2847, artt. 14, 69 e 71; ENISA, Single Reporting Platform (notizia di DIMT, 14 settembre 2026; cyberresilienceact.eu, aggiornamento dell’11 settembre 2026); comunicato del Consiglio dei ministri n. 191 del 2 ottobre 2026 e commenti di ICT Security Magazine e Cybersecurity360 (ottobre 2026); cyberresilienceact.eu sullo slittamento delle norme armonizzate. Fonti consultate il 3 novembre 2026.