Chi è obbligato
Nel settore privato devono istituire un canale interno:
- le imprese che nell’ultimo anno hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato;
- sotto quella soglia, chi opera nei settori regolati dagli atti europei richiamati dal decreto (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente);
- sotto quella soglia, chi ha adottato un modello organizzativo 231; in questo caso le segnalazioni riguardano di norma le condotte rilevanti per il D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del modello.
L’obbligo è in vigore dal 15 luglio 2023 per le imprese con più di 249 lavoratori e dal 17 dicembre 2023 per quelle fra 50 e 249.
Cosa serve
- Un canale scritto e uno orale, più un incontro diretto quando chi segnala lo chiede. Per il canale scritto le Linee guida ANAC indicano come preferibile una piattaforma informatica dedicata; posta elettronica ordinaria e PEC non sono considerate adeguate a proteggere l’identità di chi segnala.
- Riservatezza dell’identità di chi segnala, delle persone coinvolte e del contenuto, anche con strumenti di crittografia.
- Un gestore autonomo e formato: una persona o un ufficio interno dedicato, oppure un soggetto esterno. Le Linee guida chiedono anche di prevedere in anticipo come gestire i conflitti di interesse, per esempio con un sostituto.
- Il confronto con le rappresentanze sindacali prima di attivare il canale: va sentito, ma il loro parere non è vincolante.
- Informazioni chiare su come, a chi e con quali presupposti si segnala, esposte nei luoghi di lavoro e pubblicate sul sito.
- Gli adempimenti privacy: valutazione d’impatto, informativa, nomine dei responsabili, tempi di conservazione limitati.
Fino a 249 lavoratori il decreto consente anche di condividere il canale e la sua gestione tra più imprese.
Tempi e sanzioni
| Passaggio | Termine |
|---|---|
| Avviso di ricevimento a chi ha segnalato | Entro 7 giorni dalla ricezione |
| Riscontro sull’esito o sullo stato delle verifiche | Entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento |
L’ANAC può applicare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro quando il canale non è stato istituito, quando le procedure mancano o non sono conformi, quando le segnalazioni ricevute non vengono verificate, oltre che per ritorsioni, ostacoli alla segnalazione e violazioni della riservatezza.