Approfondimento ·

R155, NIS2 e Cyber Resilience Act: cosa cambia per la filiera automotive

L’omologazione dei veicoli richiede già un sistema di gestione della cybersecurity. Ora NIS2 e Cyber Resilience Act portano obblighi di legge anche a chi produce componenti, accessori e servizi connessi. Ecco cosa arriva ai fornitori e in che ordine affrontarlo.

In breve

Per un fornitore automotive la cybersecurity arriva oggi da tre fonti diverse: i regolamenti UNECE sull’omologazione, che passano attraverso i contratti con i costruttori; la NIS2, che si applica all’azienda; il Cyber Resilience Act, che si applica ai prodotti digitali venduti fuori dall’omologazione del veicolo. Hanno destinatari, tempi e autorità diversi, ma chiedono in gran parte le stesse capacità.

UN R155 e R156: la condizione per omologare

I regolamenti UNECE R155 (gestione della cybersecurity) e R156 (gestione degli aggiornamenti software) sono obbligatori nell’Unione per autovetture, veicoli commerciali, autobus, camion e rimorchi dotati di centraline elettroniche (categorie M, N e O): per i nuovi tipi dal luglio 2022, per tutti i veicoli nuovi dal luglio 2024. Senza un sistema di gestione della cybersecurity (CSMS) certificato, il costruttore non ottiene l’omologazione.

Il CSMS copre l’intero ciclo di vita del veicolo: analisi delle minacce e dei rischi (TARA) per ogni tipo, monitoraggio delle vulnerabilità, risposta agli incidenti e gestione dei fornitori. Con R156 gli aggiornamenti software, compresi quelli via etere, devono essere autenticati, tracciati e non devono compromettere l’omologazione.

Cosa arriva ai fornitori

R155 si rivolge ai costruttori, non ai fornitori. Ma un costruttore non può dimostrare di controllare i rischi della propria catena di fornitura senza chiedere evidenze a chi gli fornisce componenti e software. Per questo le richieste arrivano nei capitolati e nei contratti:

  • processi di sviluppo conformi a ISO/SAE 21434, lo standard di ingegneria della cybersecurity dei veicoli stradali;
  • accordi che stabiliscono chi fa cosa sulla sicurezza del componente lungo il suo ciclo di vita;
  • comunicazione tempestiva delle vulnerabilità scoperte dopo la consegna;
  • per la sicurezza delle informazioni aziendali, spesso una valutazione TISAX.

NIS2: l’azienda, non il prodotto

Il D.Lgs. 138/2024 inserisce la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi tra i settori dell’Allegato II. La voce corrisponde alla divisione NACE C29, che comprende anche la fabbricazione di parti e accessori: i fornitori di componenti rientrano, e l’elettronica può ricadere in altre voci dello stesso allegato. Chi vi opera ed è almeno una media impresa è un soggetto importante, salvo che l’ACN lo qualifichi come essenziale. Gli obblighi riguardano l’organizzazione: misure di sicurezza, notifica degli incidenti, responsabilità e formazione degli organi di amministrazione, sicurezza della catena di fornitura.

Per chi entra nell’elenco NIS nel 2026, la Determinazione ACN 127434/2026 fissa la notifica degli incidenti significativi dal 1° gennaio 2027 e le misure di sicurezza di base entro il 31 luglio 2027. Il referente CSIRT va designato entro il 31 dicembre dell’anno di inserimento (Determinazione ACN 127437/2026).

Cyber Resilience Act: quello che resta fuori dall’omologazione

Il Regolamento (UE) 2024/2847 esclude i prodotti a cui si applica il Regolamento (UE) 2019/2144 sull’omologazione: il veicolo, ma anche sistemi, componenti ed entità tecniche omologati, oltre ai ricambi identici agli originali. Restano nel suo ambito i prodotti con elementi digitali venduti fuori da quell’omologazione, come spesso accade per box telematici e di gestione flotte installati dopo l’immatricolazione, accessori connessi, strumenti diagnostici, wallbox e software venduto a parte. Il confine va valutato prodotto per prodotto.

Dall’11 settembre 2026 i fabbricanti di questi prodotti devono segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi all’ENISA e al CSIRT nazionale, tramite la piattaforma unica di segnalazione: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, rapporto finale entro 14 giorni dalla correzione per le vulnerabilità o entro un mese dalla notifica per gli incidenti. Gli altri obblighi, dalla progettazione sicura alla marcatura CE, si applicano da dicembre 2027.

Il quadro in una tabella

NormaA chi si applicaDa quando
UN R155 / R156Costruttori; ai fornitori tramite contrattoVeicoli nuovi delle categorie M, N e O dal luglio 2024
ISO/SAE 21434Standard volontario, richiesto dai costruttoriSecondo il contratto
NIS2 (D.Lgs. 138/2024)Aziende della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, comprese parti e accessori, almeno mediePer i nuovi soggetti 2026: notifica dal 01/01/2027, misure di base entro il 31/07/2027
Cyber Resilience ActFabbricanti di prodotti digitali fuori dall’omologazione del veicoloSegnalazione dall’11/09/2026; resto da dicembre 2027

Non è teoria: tre casi

  • 2022, Toyota. Un attacco al fornitore di componenti Kojima Industries fermò per un giorno 28 linee in 14 stabilimenti giapponesi, con una produzione persa stimata in circa 13.000 veicoli.
  • 2025, Jaguar Land Rover. Dopo un attacco informatico del 31 agosto la produzione si fermò dal 1° settembre e ripartì gradualmente solo l’8 ottobre. Molti fornitori dovettero sospendere personale, e il governo britannico garantì un prestito da 1,5 miliardi di sterline.
  • 2025, Stellantis. Il gruppo confermò il furto di dati di contatto di clienti nordamericani attraverso la piattaforma di un fornitore di servizi al cliente.

In tutti e tre i casi il punto debole non era il veicolo, ma l’azienda o un suo fornitore.

Da dove cominciare

  1. Elencare clienti, contratti e richieste cyber già ricevute.
  2. Verificare se l’azienda rientra nella NIS2 e con quale qualifica.
  3. Elencare i prodotti con elementi digitali venduti fuori dall’omologazione: sono quelli soggetti al Cyber Resilience Act.
  4. Mettere in piedi un processo unico di gestione delle vulnerabilità e degli incidenti, con i tempi di tutte le norme.
  5. Fare una gap analysis rispetto a ISO/SAE 21434 sui processi di sviluppo.

Come possiamo aiutarvi

Seguiamo fornitori e produttori di componenti nella risposta ai requisiti dei costruttori, nell’adeguamento NIS2 e nella preparazione agli obblighi del Cyber Resilience Act.

Il servizio per la filiera automotive →

Fonti

Regolamenti UNECE n. 155 e n. 156; Regolamento (UE) 2019/2144; Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), artt. 2 e 14; D.Lgs. 138/2024, Allegato II; Determinazioni ACN n. 127434 e n. 127437 del 13/04/2026; ICT Security Magazine, “UN R155 e R156” (marzo 2026); Automotive IQ sull’esclusione dell’art. 2(2)(c) del CRA (settembre 2026); Cybersecurity360 sugli obblighi di segnalazione CRA (settembre 2026); per i casi: Autocar Pro (Toyota, 2022), Automoto.it, The National e Computing (Jaguar Land Rover, 2025), BleepingComputer (Stellantis, 2025). Fonti consultate il 3 novembre 2026. Questo articolo è informativo e non sostituisce la lettura dei testi normativi né i requisiti contrattuali dei vostri clienti.